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Affidamento dei figli

L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI

Le principali regole in materia anche alla luce dell'entrata in vigore della legge sull'affido così detto condiviso Attraverso questo breve lavoro cercherò di spiegare in maniera semplice quali sono le regole fondamentali che governano la materia dell'affidamento dei figli quando cessa un rapporto di coppia.

1) IN MATERIA DI AFFIDAMENTO CI SONO REGOLE DIFFERENTI SE I GENITORI SONO SPOSATI O SEMPLICEMENTE ACCOMPAGNATI?
No. I figli hanno gli stessi identici diritti sia nel caso in cui i genitori siano sposati sia nel caso in cui siano semplicemente accompagnati.
Anche i diritti ed i doveri dei genitori non mutano.
L'unica differenza è che una coppia sposata deve rivolgersi per la regolamentazione dei rapporti al Tribunale ordinario mentre una coppia così detta "di fatto" deve rivolgersi al Tribunale per i Minorenni.

2) E' OBBLIGATORIO RIVOLGERSI AL TRIBUNALE IN MATERIA DI AFFIDO DEI FIGLI?

Occorre distinguere fra coppie sposate e non. Vediamo schematicamente:
- in caso di matrimonio è scontato che la coppia si rivolga ad un Tribunale per le questioni inerenti l'affido dei figli, in quanto tale questione viene trattata contestualmente alla separazione personale;
- in assenza di matrimonio non è obbligatorio rivolgersi al Tribunale per i Minorenni, ma è opportuno farlo se c'è un interesse a tutelarsi sotto tutti i profili (patrimoniale e morale). Infatti gli accordi privati fra i genitori, verbali o scritti, non hanno alcuna efficacia giuridica in quanto vertenti su diritti indisponibili. È quindi sempre consigliabile cercare un accordo fra i genitori e sottoporlo al vaglio del Tribunale per i Minorenni, che con la successiva ratifica lo rende esecutivo e quindi cogente.

3) A CHI VENGONO AFFIDATI DI REGOLA I FIGLI?
A seguito dell'entrata in vigore della legge sull'affido condiviso il Legislatore vuole che i genitori abbiano pari dignità; non c'è quindi più - come accadeva in passato - un unico genitore di riferimento. Pertanto, in assenza di gravi contro-indicazioni, i figli vengono oggi di regola affidati ad entrambi i genitori; con la conseguenza che la potestà deve essere esercitata congiuntamente, tenendo ovviamente conto anche delle inclinazioni del figlio.

4) COSA SIGNIFICA "COLLOCAZIONE" IN QUESTA MATERIA?
Affido condiviso non può significare che il figlio sta 3 giorni e mezzo con un genitore e 3 giorni e mezzo con l'altro.
Anche in presenza dell'affido condiviso quasi sempre viene previsto che il figlio dorma prevalentemente presso la residenza di uno dei due genitori, anche per fare in modo che possa costruirsi il proprio habitat in cui crescere.
Collocazione significa pertanto questo: luogo in cui il figlio risiederà prevalentemente.

5) E' VERO CHE LA MADRE HA SEMPRE UN TRATTAMENTO DI FAVORE IN QUESTA MATERIA?

In passato era sicuramente vero. La madre si vedeva affidare il figlio, oltre ad un congruo assegno, ed il padre poteva vederlo soltanto 1 o 2 pomeriggi a settimana ed alcuni week end.
Oggi la situazione è radicalmente mutata.
Il padre può tendenzialmente vedere il figlio anche tutti i giorni, può tenerlo 1 week end ogni 2, 3 o 4 settimane consecutive all'anno, le festività ad anni alterni, ed oltretutto deve essere coinvolto in tutte le decisioni relative alla crescita del minore.
Ovviamente, specie quando il figlio è piccolo, è preferibile la collocazione (si veda precedente punto 4 per la corretta definizione) presso la madre.

6) E' SEMPRE DOVUTO UN ASSEGNO DI MANTENIMENTO?
Non più. Anche questa è una grande rivoluzione rispetto al passato, laddove l'assegno di mantenimento era la regola assoluta (e quasi sempre, peraltro, era a carico del padre).
Se infatti i genitori si fanno carico, tendenzialmente in egual misura, di tenere il figlio e di provvedere al suo sostentamento l'assegno di mantenimento può sicuramente non essere previsto.
Non bisogna infatti dimenticare che in questa materia l'assegno non costituisce un reddito di un genitore a carico dell'altro, ma unicamente un contributo alle spese occorrenti per la crescita di un minore.
Facciamo un esempio: se un padre è spesso lontano per lavoro e può tenere il figlio solo pochi giorni al mese è evidente che dovrà versare un contributo di mantenimento, ma non per "arricchire" la madre, ma semplicemente per concorrere alle spese per la crescita del figlio.

7) COME SI CALCOLA L'AMMONTARE?

Il figlio ha diritto ad essere mantenuto secondo le condizioni patrimoniali dei genitori. Occorre inoltre tenere in considerazione l'età, le esigenze concrete di vita e il tempo trascorso con ciascun genitore. L'ammontare dell'assegno può essere pertanto assai variabile (e soprattutto - lo ribadiamo - può anche essere completamente annullato).

8) COSA SONO LE SPESE STRAORDINARIE?

Tendenzialmente sono quelle scolastiche, mediche, odontoiatriche ed ortodontiche. Queste spese, che rientrano nella categoria di quelle obbligatorie (in quanto non dipendono da una libera scelta dei genitori) vengono suddivise in parti uguali fra i coniugi e costituiscono un extra rispetto al contributo di mantenimento figli.
Vi sono poi anche le spese straordinarie non obbligatorie (ad es. campi scuola, viaggi, spese voluttuarie) che vengono suddivise solo in caso di preventivo accordo fra i genitori.

9) FINO A QUANDO DEVONO ESSERE MANTENUTI I FIGLI?

Fino al raggiungimento dell'indipendenza economica e quindi, se gli studi sono proficui e la famiglia non si trova in gravi difficoltà finanziarie, anche fino a 28 anni e oltre, e cioè fino al reperimento di adeguata posizione lavorativa a seguito della laurea. Ecco perché è bene valutare molto attentamente il contributo dell'assegno: perché deve consentire al figlio di crescere ma anche al coniuge erogante...di sopravvivere!
Da segnalare che una volta raggiunta la maggiore età i figli possono domandare in prima persona il contributo di mantenimento a carico dei genitori.

10) SE I REDDITI DEI CONIUGI MUTANO E' POSSIBILE MODIFICARE L'ENTITA' DELLA SOMMA VERSATA?

Si. In materia di separazione e divorzio non si forma mai il giudicato e pertanto, in presenza di modifiche delle condizioni patrimoniali che hanno portato alla determinazione dell'assegno è possibile ottenere una rivisitazione della clausola in questione (ancora una volta con il negoziato delle parti oppure, in caso di disaccordo, con decisione rimessa al Giudice).

11) L'AFFIDO ESCLUSIVO E' PERTANTO ABOLITO?

No, ma permane ormai una soluzione del tutto residuale, percorribile esclusivamente in presenza di ostacoli insormontabili, quali ad esempio: violenza, tossicodipendenza, alcooldipendenza, pedofilia, altre situazioni di grave disagio patrimoniale e ambientale.
Si ritiene inoltre non percorribile la strada dell'affido condiviso laddove i genitori vivano a grande distanza fra loro; in questo caso appare più opportuno procedere con l'affido esclusivo ad uno dei due genitori e modellare il diritto di visita dell'altro genitore in maniera del tutto peculiare.

12) I NONNI HANNO DEI DIRITTI IN QUESTA MATERIA?

Si. La legge, riformata sul punto, prevede espressamente il diritto dei nonni a mantenere un rapporto con i propri nipoti.

13) A CHI VIENE ASSEGNATA L'ABITAZIONE FAMILIARE?

Le parti possono ovviamente raggiungere un accordo relativamente all'assegnazione dell'abitazione familiare e successivamente sottoporlo al vaglio del Tribunale che se lo considererà non dannoso per gli interessi del figlio lo omologherà.
In caso di disaccordo va detto che l'abitazione familiare viene assegnata di regola al genitore cui è affidato il figlio o presso cui si trova prevalentemente collocato.
È evidente che il Giudice dell'assegnazione terrà poi conto nel momento in cui determinerà l'ammontare dell'eventuale assegno di mantenimento.

14) COME E' POSSIBILE TUTELARSI IN QUESTA MATERIA DINANZI ALLA SCORRETTEZZA DI UN GENITORE?

Fortunatamente il Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento una norma interessantissima (l'articolo 709 ter del codice di procedura civile) che consente di garantire una fortissima tutela a favore del genitore che sia ostacolato dall'altro nell'esercizio del diritto di visita.
Infatti il Giudice, in presenza di condotte scorrete, può:
- ammonire il genitore responsabile;
- condannarlo a pagare un'ammenda;
- condannarlo al risarcimento del danno a favore dell'altro genitore;
- condannarlo al risarcimento del danno a favore del figlio;
- modificare le regole in materia di affido.
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